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Artigiancassa PDF Stampa E-mail
Scritto da Domenico Massa   
venerd́ 07 marzo 2008

Il Credito Artigiano Agevolato

 

L'artigianato in Italia è una realtà complessa e variegata rappresentativa della maggior parte del tessuto produttivo nazionale e comprende sia imprese di stampo tradizionale, in cui opera il solo titolare, sia realtà maggiormente strutturate, che per fatturato, organizzazione e composizione societaria supererebbe, date le caratteristiche descritte dalla Legge quadro sul artigianato (L. 443 del 1985), lo stesso status giuridico di "impresa artigiana".

 

La maggior parte di queste imprese guarda alle banche come la principale, se non l'unica, fonte di finanziamento, non potendo ricorrere ad altri canali del mercato dei capitali per problemi legati ad aspetti strutturali e, nel caso del mercato mobiliare, normativi.

Sotto l'aspetto strutturale, uno degli ostacoli principali, che limitano il ricorso al credito al solo canale bancario, è riconducibile a quello che la teoria economica chiama asimmetrie informative, ossia l'insieme delle condizioni in cui un'informazione particolarmente importante non è condivisa fra tutti gli individui che fanno parte del processo economico.

 

Un mercato in condizione di perfetta concorrenza è caratterizzato dall'assenza di vincoli nel reperimento delle informazioni: tutti gli operatori economici, in condizione di parità, hanno la stessa possibilità di essere informati in modo semplice e quasi istantaneo. Ciò implica che, in caso di stipula di un contratto (nel nostro caso una richiesta di finanziamento), le parti, avendo a disposizione tutte le informazioni necessarie, realizzano con la massima efficienza i loro interessi senza nessuna rinuncia: l'impresa ottiene il credito alle migliori condizioni, il finanziatore è certo che ha erogato il credito alle giuste condizioni di rischio.

 

Nella realtà, il problema delle asimmetrie informative è particolarmente stringente e caratteristico delle imprese di piccole dimensioni, soprattutto quelle appena costituite: esse non hanno una reputazione affermata presso i finanziatori, né risorse accumulate sufficienti a dare opportune garanzie. Ciò implica che i prestatori di fondi (es. banche) per risolvere i problemi informativi richiedono garanzie anche dal patrimonio personale dell'imprenditore.

 

In tale contesto, un aiuto importante è svolto dal credito artigiano agevolato e dai Fondi di Garanzia Pubblici previsti, rispettivamente, dalla legge 949/52 e dalla legge 240/81. Questi due strumenti sono storicamente gestiti da Artigiancassa SpA per conto di quasi tutte le Regioni d'Italia, tranne la Lombardia che con le recenti riforme avviate dalla Legge Regionale 1/2007 ha trasferito la gestione a Finlombarda Spa.

 

La Legge 240/81 concede agevolazioni in conto garanzia con lo scopo di fornire una parziale assicurazione agli intermediari finanziari per i crediti concessi a favore delle imprese artigiane. In particolare, la concessione di tale garanzia può essere accordata alle banche, agli intermediari finanziari, alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, a fronte di finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni temporanee e di minoranza, al capitale di piccole e medie imprese.

 

In seguito ad un Decreto Ministeriale del 20 giugno 2005, è stata modificata l'attività del Fondo di Garanzia, in linea con quanto previsto dall'accordo di Basilea 2, relativo alla disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche.

In sintesi, le modifiche apportate riguardano la natura della garanzia che ora assume la forma di Garanzia diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.

 

Per garanzia diretta, vuol dire che in caso di inadempienza delle PMI le banche e gli altri intermediari finanziari possono immediatamente rivalersi sul Fondo. Per Garanzia esplicita, vuol dire che la garanzia deve riferirsi esplicitamente a una specifica esposizione. Per Garanzia incondizionata, vuol dire che non sono ammesse clausole che permettano al garante (il Fondo in questo caso) di revocare unilateralmente la copertura del credito o che ne accrescano il costo effettivo a seguito di un peggioramento della qualità creditizia dell''operazione garantita, fatta eccezione per il mancato pagamento del corrispettivo da parte del soggetto garantito. Infine, per Garanzia irrevocabile, s'intende che non sono consentite clausole che dispensino il garante (il Fondo) dal'obbligo di eseguire tempestivamente i pagamenti previsti in caso di inadempimento del debitore, a meno che tali clausole non rientrino sotto il diretto controllo della banca.

 

Attraverso la Legge 949/52, invece, viene concesso un contributo in conto interessi sulle operazioni di credito effettuate dalle banche a favore delle imprese artigiane e destinate esclusivamente a:

  • acquisto, all'ampliamento e all'ammodernamento di fabbricati svolte dall'impresa, incluse le spese per lavori ed impianti finalizzati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza sul lavoro,
  • acquisto dell'area su cui insistono i fabbricati aziendali,
  • acquisto d'aziende e loro rami,
  • acquisto di macchine, attrezzi e autoveicoli nuovi o usati se appositamente certificati,
  • acquisto di software, diritti e brevetti,
  • acquisto di servizi di formazione e di personale
  • acquisti di sistemi di certificazione della qualità aziendale, ecc..,
  • acquisto di servizi di marketing e di materiale promozionale,
  • spese per investimenti in innovazione,
  • trasformazione delle esposizioni bancarie a breve, in finanziamenti a medio lungo termine,
  • acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

 

Per la quota di finanziamento ammessa al contributo in c/interessi, il contributo stesso è determinato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della stipula del contratto di finanziamento e varia dal 40% al 70% a seconda la tipologia dell'operazione di finanziamento e la localizzazione dell'impresa

 

Delle agevolazioni di entrambe le Leggi possono beneficiare, nello specifico, le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa, o consortile, iscritte negli albi di cui alla Legge 443/85, con esclusione di quelle appartenenti ai seguenti settori economici della Classificazione ISTAT 1991:

  • Carbonifera 10.1, 10.2, 10.3, 23.1
  • Trasporti, limitatamente all'acquisto di veicolo per il trasporto di merci su strada effettuata da imprese che effettuano il trasporto per conto terzi (vettori)
  • Pesca e acquicoltura tutta la divisione 05, tranne 05.03 ("attività di servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura")
  • Agricoltura tutta la divisione 01 tranne 01.41.1, 01.41.2, 01.41.3, 01.42, 01.5

 

 

Inoltre, i finanziamenti all'artigianato sono soggetti al particolare trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 che esenta dalle all'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, le operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata e tutti i tipi e alle garanzie di qualunque tipo, fatta eccezione per gli atti giudiziari e per le cambiali.

 

Infine, gli stessi finanziamenti beneficiano di altre particolari agevolazioni che consistono nella riduzione a metà dei diritti spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, dei diritti di cancelleria di cui all'art. 41, secondo comma, della legge n. 949/52. (s.r.)

 

 

Scheda Informativa

 

CONTRIBUTI PER LE OPERAZIONI DI CREDITO ARTIGIANO AGEVOLATO L. 949/52 ART. 37 - REGIONE LAZIO



Natura: Normativa nazionale di attuazione regionale
Scadenza: sempre aperta
Settore: artigianato


Descrizione

Artigiancassa - Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. gestisce, in regime di concessione, il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane effettuate dalle banche di cui alla Legge 949/52 art. 37.


Con Deliberazione della Giunta Regionale 9 Novembre 2007, N. 870, sono stati definiti nuovi criteri per l'accesso agli incentivi di cui alla Legge in oggetto, revocando i criteri stabiliti con la precedente Delibera n. 27 del 25/01/2007


In particolare, i nuovi criteri tengono conto dei nuovi Regolamenti comunitari in materia di aiuto alle imprese e delle modifiche operative apportati dal Comitato tecnico presso ArtigianCassa Spa.


Soggetti interessati

Possono beneficiare dei contributi in c/interessi le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa, o consortile, iscritte negli albi di cui alla Legge 443/85, con esclusione di quelle appartenenti ai seguenti settori economici della Classificazione ISTAT 1991:

  • Carbonifera 10.1, 10.2, 10.3, 23.1
  • Trasporti, limitatamente all'acquisto di veicolo per il trasporto di merci su strada effettuata da imprese che effettuano il trasporto per conto terzi (vettori)
  • Pesca e acquicoltura tutta la divisione 05, tranne 05.03 ("attività di servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura")
  • Agricoltura tutta la divisione 01 tranne 01.41.1, 01.41.2, 01.41.3, 01.42, 01.5


Azioni finanziabili

Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:

 

  • a) All'acquisto, all'ampliamento e all'ammodernamento di fabbricati posti al servizio di tutte le attività certificate (quelle espressamente previste nella certificazione della CCIAA) svolte dall'impresa, incluse le spese per lavori ed impianti finalizzati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza sul lavoro, spese tecniche di progettazione;
  • b) All'acquisto dell'area su cui insistono i fabbricati aziandali (max 10% dell'investimento ammissibile)
  • c) Acquisto d'aziende e loro rami
  • d) All'acquisto di macchine, attrezzi e autoveicoli nuovi ovvero usati nel rispetto della norma 4 del Reg. CE 1685/00, posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale, per le innovazioni tecnologiche e l'aumento del grado di competitività delle imprese;
  • e) All'acquisto di software, diritti e brevetti;
  • f)  All'acquisto di servizi di formazione e di personale
  • g) Acquisti di sistemi di certificazione della qualità aziendale, ecc..
  • h) Acquisto di servizi di marketing e di materiale promozionale,
  • i)  Spese per investimenti in innovazione
  • j)  Alla trasformazione delle esposizioni bancarie a breve, in finanziamenti a medio lungo termine
  • k) Acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

 

Disposizioni finanziarie

E' erogato un contributo in conto interessi sulle operazioni di credito effettuate dalle banche a favore delle imprese artigiane.

Qualunque sia il maggiore importo del finanziamento, quello massimo ammissibile al contributo è stabilito in 500.000,00 euro. Nel caso di impresa costituita in forma cooperativa, l'importo massimo ammissibile è di 100.000,00 euro per ogni lavoratore socio che partecipa professionalmente e personalmente al lavoro dell'impresa.

L'importo ammissibile al contributo per i consorzi si determina moltiplicando 500.000,00 euro per il numero delle imprese artigiane consorziate.


Nel caso del credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il credito è concesso per un importo non superiore alla misura complessiva pari ad un terzo dei limiti citati. Detto importo non partecipa al limite degli importi di cui sopra


Per la quota di finanziamento ammessa al contributo in c/interessi, il contributo stesso è determinato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della stipula del contratto di finanziamento pari:

 

  • a) al 70% del tasso di riferimento, per investimenti in innovazione e quelli destinati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza su luoghi di lavoro. In tal caso, pena il mancato riconoscimento del maggior contributo, l'impresa dovrà descrivere nella domanda di agevolazione il dettaglio degli investimenti evidenziandone le finalità, le caratteristiche e l'entità delle singole voci di spesa;
  • b) al 70% per gli investimenti realizzati dalle imprese nei Comuni inseriti nei Distretti industriali e Sistemi produttivi locali ai sensi L.R. 36/01 ed esercitati attività nei settori di cui all'appendice n. 6 del bado allegato
  • c) al 55% del tasso di riferimento, per investimenti aventi destinazioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) e b) ed effettuati da imprese costituite da giovani, da imprese femminili ai sensi della legge n. 215/92, localizzati nelle aree ex art. 87 3.c. del Trattato CE oppure che si riferiscono a finanziamenti per il consolidamento dei debiti non garantiti da Confidi;
  • d) al 45% del tasso di riferimento per investimenti aventi destinazioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), b), c)


Le operazione di finanziamento possono prevedere un periodo di pre-ammortamento da 6 mesi a 24 mesi a seconda l'investimento effettuato


La durata massima del contributi, a prescindere dalla durata dei contratti di finanziamento sottostante, varia da 8 a 15 anni a seconda la tipologia dell'investimento (vedi alleta scheda tecnica)

L'incentivo in oggetto "opera" secondo la regola del De minimis


Procedure e scadenza

La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in c/interessi, deve essere compilata dall'impresa e dalla banca, e deve essere trasmessa dalla banca alla sede regionale dell'Artigiancassa entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo (il contributo decorre dalla data di ricezione della richiesta completa della documentazione).


Domande esaminate in ordine cronologico d'arrivo


Riferimento normativo

Allegati

  • DGR n. 870 del 09/11/07 in bur n. 4 supp. Ord. n. 35 del 20/12/2007 - Definizione dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi in conto interessi per le operazioni di credito artigiano agevolato (art. 37 legge 949/52), in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria agevolata (art. 23 legge 240/81) e per gli interventi del Fondo Regionale di Garanzia (legge 1068/64). Revoca deliberazione Giunta regionale n. 27 del 25 gennaio 2007

 

Non allegati

  • Legge 949/52
  • DGR n. 55 del 30/01/2004 in BURL n.6 S.O. n.3 del 28/02/2004 - contributi in conto interessi per le operazioni di credito artigiano agevolato (art. 37 legge 949/52), in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria agevolata (art. 23 legge 240/81) e per gli interventi del Fondo Regionale di Garanzia (legge 1068/64).
  • DGR n. 27 del 25/01/207 in bur n. 7 supp. Ord. n. 2 del 10/03/2007 - Definizione dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi in conto interessi per le operazioni di credito artigiano agevolato (art. 37 L. 949/52), in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria agevolata (art. 23 L. 240/81) e per gli interventi del Fondo Regionale di Garanzia (L. 1068/64). Revoca deliberazione Giunta regionale n. 55 del 30 gennaio 2004 come modificata con deliberazione Giunta regionale n. 824 del 27 agosto 2004
Ultimo aggiornamento ( venerd́ 07 marzo 2008 )
 
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