Il
Credito Artigiano Agevolato
L'artigianato
in Italia è una realtà complessa e variegata
rappresentativa della maggior parte del tessuto produttivo nazionale
e comprende sia imprese di stampo tradizionale, in cui opera il solo
titolare, sia realtà maggiormente strutturate, che per
fatturato, organizzazione e composizione societaria supererebbe, date
le caratteristiche descritte dalla Legge quadro sul artigianato (L.
443 del 1985), lo stesso status giuridico di "impresa artigiana".
La
maggior parte di queste imprese guarda alle banche come la
principale, se non l'unica, fonte di finanziamento, non potendo
ricorrere ad altri canali del mercato dei capitali per problemi
legati ad aspetti strutturali e, nel caso del mercato mobiliare,
normativi.
Sotto
l'aspetto strutturale, uno degli ostacoli principali, che limitano il
ricorso al credito al solo canale bancario, è riconducibile a
quello che la teoria economica chiama asimmetrie
informative, ossia
l'insieme delle condizioni in cui un'informazione particolarmente
importante non è condivisa fra tutti gli individui che fanno
parte del processo economico.
Un
mercato in condizione di perfetta concorrenza è caratterizzato
dall'assenza di vincoli nel reperimento delle informazioni: tutti gli
operatori economici, in condizione di parità, hanno la stessa
possibilità di essere informati in modo semplice e quasi
istantaneo. Ciò implica che, in caso di stipula di un
contratto (nel nostro caso una richiesta di finanziamento), le parti,
avendo a disposizione tutte le informazioni necessarie, realizzano
con la massima efficienza i loro interessi senza nessuna rinuncia:
l'impresa ottiene il credito alle migliori condizioni, il
finanziatore è certo che ha erogato il credito alle giuste
condizioni di rischio.
Nella
realtà, il problema delle
asimmetrie informative
è particolarmente stringente e caratteristico delle imprese di
piccole dimensioni, soprattutto quelle appena costituite: esse non
hanno una reputazione affermata presso i finanziatori, né
risorse accumulate sufficienti a dare opportune garanzie. Ciò
implica che i prestatori di fondi (es. banche) per risolvere i
problemi informativi richiedono garanzie anche dal patrimonio
personale dell'imprenditore.
In
tale contesto, un aiuto importante è svolto dal credito
artigiano
agevolato
e dai Fondi
di Garanzia Pubblici
previsti, rispettivamente, dalla legge
949/52
e dalla legge
240/81.
Questi due strumenti sono
storicamente
gestiti da Artigiancassa
SpA
per conto di quasi tutte le Regioni d'Italia, tranne la Lombardia che
con le recenti riforme avviate dalla Legge Regionale 1/2007 ha
trasferito la gestione a Finlombarda
Spa.
La
Legge 240/81 concede agevolazioni
in conto garanzia
con lo scopo di fornire una parziale assicurazione agli intermediari
finanziari per i crediti concessi a favore delle imprese artigiane.
In particolare, la concessione di tale garanzia può essere
accordata alle banche, agli intermediari finanziari, alle società
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, a fronte di
finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, e di
partecipazioni temporanee e di minoranza, al capitale di piccole e
medie imprese.
In
seguito ad un Decreto Ministeriale del 20 giugno 2005, è stata
modificata l'attività del Fondo
di Garanzia,
in linea con quanto previsto dall'accordo di Basilea
2, relativo
alla disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche.
In
sintesi, le modifiche apportate riguardano la natura della garanzia
che ora assume la forma di Garanzia
diretta,
esplicita,
incondizionata
ed irrevocabile.
Per
garanzia
diretta,
vuol dire che in caso di inadempienza delle PMI le banche e gli altri
intermediari finanziari possono immediatamente rivalersi sul Fondo.
Per Garanzia
esplicita,
vuol
dire che la garanzia deve riferirsi esplicitamente a una specifica
esposizione. Per Garanzia
incondizionata,
vuol dire che non sono ammesse clausole che permettano al garante (il
Fondo
in questo caso) di revocare unilateralmente la copertura del credito
o che ne accrescano il costo effettivo a seguito di un peggioramento
della qualità creditizia dell''operazione garantita, fatta
eccezione per il mancato pagamento del corrispettivo da parte del
soggetto garantito. Infine, per Garanzia
irrevocabile,
s'intende che non sono consentite clausole che dispensino il garante
(il Fondo)
dal'obbligo di eseguire tempestivamente i pagamenti previsti in caso
di inadempimento del debitore, a meno che tali clausole non rientrino
sotto il diretto controllo della banca.
Attraverso
la Legge 949/52, invece, viene concesso un contributo
in conto interessi
sulle operazioni di credito effettuate dalle banche a favore delle
imprese artigiane e destinate esclusivamente a:
- acquisto,
all'ampliamento e all'ammodernamento di fabbricati svolte
dall'impresa, incluse le spese per lavori ed impianti finalizzati
alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza sul lavoro,
- acquisto
dell'area su cui insistono i fabbricati aziendali,
- acquisto
d'aziende e loro rami,
- acquisto
di macchine, attrezzi e autoveicoli nuovi o usati se appositamente
certificati,
- acquisto
di software, diritti e brevetti,
- acquisto
di servizi di formazione e di personale
- acquisti
di sistemi di certificazione della qualità aziendale, ecc..,
- acquisto
di servizi di marketing e di materiale promozionale,
- spese
per investimenti in innovazione,
- trasformazione
delle esposizioni bancarie a breve, in finanziamenti a medio lungo
termine,
- acquisto
di scorte di materie prime e di prodotti finiti.
Per
la quota di finanziamento ammessa al contributo in c/interessi, il
contributo stesso è determinato sulla base del tasso
di riferimento vigente
alla data della stipula del contratto di finanziamento e varia
dal 40% al 70%
a seconda la tipologia dell'operazione di finanziamento e la
localizzazione dell'impresa
Delle
agevolazioni di entrambe le Leggi possono beneficiare, nello
specifico, le imprese artigiane, costituite anche in forma
cooperativa, o consortile, iscritte negli albi di cui alla Legge
443/85, con esclusione di quelle appartenenti ai seguenti settori
economici della Classificazione ISTAT 1991:
-
Carbonifera
10.1,
10.2, 10.3, 23.1
- Trasporti,
limitatamente all'acquisto di veicolo
per il trasporto di merci su strada effettuata da imprese che
effettuano il trasporto per conto terzi (vettori)
- Pesca
e acquicoltura
tutta la divisione 05, tranne
05.03
("attività di servizi connessi alla pesca e alla
piscicoltura")
- Agricoltura
tutta la divisione 01 tranne
01.41.1, 01.41.2, 01.41.3, 01.42, 01.5
Inoltre,
i finanziamenti all'artigianato sono soggetti al particolare
trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
che esenta dalle all'imposta di registro, dall'imposta di bollo,
dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni
governative, le operazioni relative ai finanziamenti di qualunque
durata e tutti i tipi e alle garanzie di qualunque tipo, fatta
eccezione per gli atti giudiziari e per le cambiali.
Infine,
gli stessi finanziamenti beneficiano di altre particolari
agevolazioni che consistono nella riduzione a metà dei diritti
spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, dei diritti di
cancelleria di cui all'art. 41, secondo comma, della legge n. 949/52.
(s.r.)
Scheda
Informativa
CONTRIBUTI
PER LE OPERAZIONI DI CREDITO ARTIGIANO AGEVOLATO L.
949/52 ART. 37 - REGIONE LAZIO
Natura:
Normativa nazionale di attuazione regionale
Scadenza:
sempre aperta
Settore: artigianato
Descrizione
Artigiancassa
- Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. gestisce, in
regime di concessione, il Fondo per il concorso nel pagamento degli
interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese
artigiane effettuate dalle banche di cui alla Legge 949/52 art. 37.
Con
Deliberazione della Giunta Regionale 9 Novembre 2007, N. 870, sono
stati definiti nuovi criteri per l'accesso agli incentivi di cui
alla Legge in oggetto, revocando i criteri stabiliti con la
precedente Delibera n. 27 del 25/01/2007
In
particolare, i nuovi criteri tengono conto dei nuovi Regolamenti
comunitari in materia di aiuto alle imprese e delle modifiche
operative apportati dal Comitato tecnico presso ArtigianCassa Spa.
Soggetti interessati
Possono
beneficiare dei contributi in c/interessi le imprese artigiane,
costituite anche in forma cooperativa, o consortile, iscritte negli
albi di cui alla Legge 443/85, con esclusione di quelle appartenenti
ai seguenti settori economici della Classificazione ISTAT 1991:
- Carbonifera 10.1, 10.2, 10.3, 23.1
- Trasporti, limitatamente all'acquisto di veicolo per
il trasporto di merci su strada effettuata da imprese che effettuano
il trasporto per conto terzi (vettori)
- Pesca e acquicoltura tutta la divisione 05, tranne
05.03 ("attività di servizi connessi alla pesca e
alla piscicoltura")
- Agricoltura tutta la divisione 01 tranne
01.41.1, 01.41.2, 01.41.3, 01.42, 01.5
Azioni finanziabili
Il
finanziamento deve essere destinato esclusivamente:
-
a) All'acquisto,
all'ampliamento e all'ammodernamento di fabbricati posti al
servizio di tutte le attività certificate (quelle
espressamente previste nella certificazione della CCIAA) svolte
dall'impresa, incluse le spese per lavori ed impianti finalizzati
alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza sul lavoro, spese
tecniche di progettazione;
-
b) All'acquisto
dell'area su cui insistono i fabbricati aziandali (max 10%
dell'investimento ammissibile)
- c) Acquisto
d'aziende e loro rami
- d) All'acquisto di
macchine, attrezzi e autoveicoli nuovi ovvero usati nel rispetto
della norma 4 del Reg. CE 1685/00, posti al servizio dell'attività
artigiana dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le
attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale, per
le innovazioni tecnologiche e l'aumento del grado di competitività
delle imprese;
-
-
e) All'acquisto
di software, diritti e brevetti;
-
f) All'acquisto
di servizi di formazione e di personale
-
g) Acquisti di
sistemi di certificazione della qualità aziendale, ecc..
-
h) Acquisto di
servizi di marketing e di materiale promozionale,
-
i) Spese
per investimenti in innovazione
-
j) Alla
trasformazione delle esposizioni bancarie a breve, in finanziamenti a
medio lungo termine
-
k) Acquisto di
scorte di materie prime e di prodotti finiti.
Disposizioni finanziarie
E'
erogato un contributo in conto interessi sulle operazioni di credito
effettuate dalle banche a favore delle imprese artigiane.
Qualunque
sia il maggiore importo del finanziamento, quello massimo ammissibile
al contributo è stabilito in 500.000,00 euro. Nel caso di
impresa costituita in forma cooperativa, l'importo massimo
ammissibile è di 100.000,00 euro per ogni lavoratore socio che
partecipa professionalmente e personalmente al lavoro dell'impresa.
L'importo
ammissibile al contributo per i consorzi si determina moltiplicando
500.000,00 euro per il numero delle imprese artigiane consorziate.
Nel caso
del credito per la formazione di scorte di materie prime e di
prodotti finiti, il credito è concesso per un importo non
superiore alla misura complessiva pari ad un terzo dei limiti citati.
Detto importo non partecipa al limite degli importi di cui
sopra
Per la
quota di finanziamento ammessa al contributo in c/interessi,
il contributo stesso è determinato sulla base del tasso di
riferimento vigente alla data della stipula del contratto di
finanziamento pari:
-
a) al 70% del tasso
di riferimento, per investimenti in innovazione e quelli destinati
alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza su luoghi di lavoro. In
tal caso, pena il mancato riconoscimento del maggior contributo,
l'impresa dovrà descrivere nella domanda di agevolazione il
dettaglio degli investimenti evidenziandone le finalità, le
caratteristiche e l'entità delle singole voci di spesa;
-
b) al 70% per
gli investimenti realizzati dalle imprese nei Comuni inseriti nei
Distretti industriali e Sistemi produttivi locali ai sensi L.R.
36/01 ed esercitati attività nei settori di cui all'appendice
n. 6 del bado allegato
-
c) al 55% del tasso
di riferimento, per investimenti aventi destinazioni diverse da
quelle di cui alla precedente lettera a) e b) ed effettuati da
imprese costituite da giovani, da imprese femminili ai sensi della
legge n. 215/92, localizzati nelle aree ex art. 87 3.c. del Trattato
CE oppure che si riferiscono a finanziamenti per il consolidamento
dei debiti non garantiti da Confidi;
-
d) al 45% del tasso di
riferimento per investimenti aventi destinazioni diverse da quelle di
cui alla precedente lettera a), b), c)
Le operazione di
finanziamento possono prevedere un periodo di pre-ammortamento da 6
mesi a 24 mesi a seconda l'investimento effettuato
La durata massima
del contributi, a prescindere dalla durata dei contratti di
finanziamento sottostante, varia da 8 a 15 anni a seconda la
tipologia dell'investimento (vedi alleta scheda tecnica)
L'incentivo in
oggetto "opera" secondo la regola del De minimis
Procedure e scadenza
La
domanda di ammissione del finanziamento al contributo in c/interessi,
deve essere compilata dall'impresa e dalla banca, e deve essere
trasmessa dalla banca alla sede regionale dell'Artigiancassa entro
il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo (il
contributo decorre dalla data di ricezione della richiesta completa
della documentazione).
Domande
esaminate in ordine cronologico d'arrivo
Riferimento normativo
Allegati
-
DGR n. 870 del 09/11/07 in bur n. 4 supp. Ord. n. 35
del 20/12/2007 - Definizione dei criteri per la concessione e
l'erogazione dei contributi in conto interessi per le operazioni di
credito artigiano agevolato (art. 37 legge 949/52), in conto canoni
per le operazioni di locazione finanziaria agevolata (art. 23 legge
240/81) e per gli interventi del Fondo Regionale di Garanzia (legge
1068/64). Revoca deliberazione Giunta regionale n. 27 del 25 gennaio
2007
Non allegati
- Legge 949/52
- DGR n. 55 del 30/01/2004 in BURL n.6 S.O. n.3 del 28/02/2004 -
contributi in conto interessi per le operazioni di credito artigiano
agevolato (art. 37 legge 949/52), in conto canoni per le operazioni
di locazione finanziaria agevolata (art. 23 legge 240/81) e per gli
interventi del Fondo Regionale di Garanzia (legge 1068/64).
-
DGR n. 27 del 25/01/207 in bur n. 7 supp. Ord. n. 2 del
10/03/2007 - Definizione dei criteri per la concessione e
l'erogazione dei contributi in conto interessi per le operazioni di
credito artigiano agevolato (art. 37 L. 949/52), in conto canoni per
le operazioni di locazione finanziaria agevolata (art. 23 L. 240/81)
e per gli interventi del Fondo Regionale di Garanzia (L. 1068/64).
Revoca deliberazione Giunta regionale n. 55 del 30 gennaio 2004 come
modificata con deliberazione Giunta regionale n. 824 del 27 agosto
2004
|