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Come
accade per tutti gli altri settori economici, anche il comparto
agricolo è interessato da significativi cambiamenti
nell'organizzazione produttiva derivanti soprattutto dalle nuove
forme d'innovazione di mercato e dalle innovazioni più
strettamente attinenti il processo produttivo.
Entrambe
le forme d'innovazione consentono sia un miglioramento della qualità
intrinseca del prodotto agricolo, in termini di garanzia e di
sicurezza alimentare, sia un miglioramento degli standard di
distribuzione, in grado di migliorare il posizionamento del prodotto
sul mercato nazionale ed estero.
Inoltre,
accanto a queste spinte innovative, aumentano le richieste sempre più
frequenti per ottenere un miglioramento della compatibilità
ambientale nel ciclo di vita del prodotto agricolo e della qualità
del lavoro.
Una
particolare forma innovativa di produzione agricola è
rappresentata dalla filiera
agricola allargata
che si caratterizza per il coinvolgimento di soggetti pubblici e
privati nell'intera organizzazione produttiva (produzione,
trasformazione, commercializzazione e distribuzione) con lo scopo di
realizzare programmi d'investimento integrati ed aventi rilevanza nel
territorio interessato.
Queste
forme di organizzazione sono oggetto di incentivi da parte del
Ministero delle Politiche agricole e Forestali (MIPAF)
che ha previsto, nell'ambito delle risorse provenienti dal Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca
una
quota pari a 300 milioni di euro per l'attuazione dei contratti
di filiera,
dei contratti
di distretto
e operazioni di riordino
fondiario
finalizzati alla costituzione o all'ampliamento di efficienti
strutture produttive.
Il
contratto
di filiera
è l'accordo tra i soggetti della filiera
agroalimentare e/o agroenergetica
e il MIPAF, finalizzato alla realizzazione di un programma di
investimenti integrato a carattere interprofessionale ed avente
rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si
sviluppa nei diversi segmenti della filiera agroalimentare e
agroenergetica in un ambito multiregionale.
Il
Contratto
di distretto,
invece, è il contratto promosso dallo stesso MIPAF con i
soggetti che, in base alla normativa regionale, rappresentano i
distretti
rurali ed agroalimentari di qualità.
di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
finalizzato a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei
distretti stessi.
I
soggetti della filiera
sono, di conseguenza, le imprese che concorrono direttamente alla
produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le imprese che
forniscono servizi e mezzi di produzione.
Per
incentivare la realizzazione di queste forme innovative di
collaborazione in agricoltura, il Ministero dell'agricoltura di
concerto con quello delle Finanze e dello Sviluppo Economico, ha
pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 19 febbraio scorso un nuovo
decreto che stabilisce le condizioni operative per l'erogazione dei
finanziamenti messi a disposizione dal fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, a favore delle
imprese agricole che intendono stipulare i contratti di filiera e di
distretto.
In
particolare, il decreto stabilisce che i contratti di filiera e di
distretto devono essere promossi da soggetti proponenti
nell'interesse di soggetti beneficiari finali.
I
soggetti proponenti, ossia coloro i quali possono stipulare il
contratto
con il Mipaf, devono essere le associazioni d'imprese sottoforma di
cooperative, consorzi, Associazione Temporanea d'Impresa (ATI),
oppure le rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari, di
cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
individuati dalle stesse regioni.
Nel
caso il soggetto proponete sia un consorzio, questi deve avere come
oggetto sociale la gestione dei servizi comuni, di natura non
meramente amministrativa, compresi i programmi specifici di supporto
destinati all'insieme delle imprese consorziate.
I
beneficiari
finali,
invece, sono:
-
le
piccole e medie imprese, anche in forma consortile, le imprese
intermedie e le cooperative a mutualità che operano nel
settore agricolo ed agroalimentare,
- le
organizzazioni di produttori agricoli e i consorzi di tutela,
- le
società miste costituite tra soggetti che esercitano
l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali
e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento
del capitale sociale sia posseduto dalle prime.
Le
agevolazioni che sono previste per incentivare la stipula di questi
contratti sono sottoforma di contributo in conto capitale e di
finanziamento agevolato. In particolare, il regime d'aiuto che viene
adottato con il decreto in oggetto rimanda alla riforma degli
incentivi avviata dalla legge
80/2005
che ha introdotto l'innovativa regola secondo la quale: il contributo
in conto capitale, concesso da uno strumento agevolativo, deve essere
necessariamente accompagnato da un finanziamento con capitale di
credito che è, a sua volta, composto da un finanziamento
pubblico agevolato, alimentato da un apposito fondo rotativo presso
la Cassa
Depositi e Prestiti,
e da un finanziamento bancario a tasso di mercato.
In
questo contesto assumono un ruolo attivo le banche finanziatrice,
convenzionati con la Cassa depositi e prestiti, in quanto, oltre a
svolgere l'attività di gestione ed erogazione dei
finanziamenti agevolati, predispongono l'istruttoria del "merito
di credito",
fondamentale per la decisione ultima di concedere l'incentivo
all'impresa che ha inoltrato l'istanza.
L'elenco
delle banche autorizzate ad espletare gli adempimenti previsti da
questo decreto, in merito all'istruttoria dei progetti esecutivi e
delle richieste di erogazione delle agevolazioni, è tenuto
Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Le
agevolazioni sono concesse entro i limiti delle intensità
massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria in relazione
alla dimensione di impresa e alle aree territoriali di intervento e
sono articolate, come detto, nella forma di contributo in conto
capitale, finanziamento agevolato e di un finanziamento bancario
ordinario, a tasso di mercato.
Il
contributo in conto capitale non può superare il 25% degli
investimenti ammessi, mentre il finanziamento bancario deve essere di
importo e durata pari o superiore a quelli del finanziamento
agevolato che a sua volta non può essere inferiore al 25%
dell'investimento totale ammesso.
Per
beneficiare delle agevolazioni in argomento le imprese interessate
devono, inoltre, apportare mezzi finanziari in misura non inferiore
al 25% del totale degli investimenti ammissibili. Per il
raggiungimento di questa percentuale vengono considerati tutti i
mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto
pubblico, ivi compreso il predetto finanziamento bancario ordinario.
Il
finanziamento agevolato ha una durata, decorrente dalla data di
stipula del relativo contratto (dopo l'esito positivo della domanda),
non superiore a 15 anni e non inferiore a 6 anni, ad un tasso pari
allo 0,50% annuo.
Operativamente,
l'accesso agli incentivi previsti dal decreto in oggetto saranno
stabili con una apposita circolare del MIPAF che individuerà
le caratteristiche, le modalità e le forme per la
presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di
distretto, nonché la tipologia e i limiti delle spese
ammissibili.
Tuttavia,
le spese che dovranno essere sostenute dalle imprese agricole
dovranno comunque riguardare investimenti per lo sviluppo aziendale,
la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di
qualità, l'assistenza tecnica, pubblicità dei prodotti
agricoli di qualità, ricerca e sviluppo e investimenti nel
settore delle agroenergie.
I
piani progettuali ammissibili ai contratti di filiera o di distretto
dovranno prevedere un ammontare d'investimenti compreso tra 5 e 50
milioni di euro. (s.r.)
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