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Contratti di Filiera e di Distretti Agroalimentari ed Agroenergetici PDF Stampa E-mail
Scritto da Domenico Massa   
venerd́ 07 marzo 2008
Come accade per tutti gli altri settori economici, anche il comparto agricolo è interessato da significativi cambiamenti nell'organizzazione produttiva derivanti soprattutto dalle nuove forme d'innovazione di mercato e dalle innovazioni più strettamente attinenti il processo produttivo.

 

Entrambe le forme d'innovazione consentono sia un miglioramento della qualità intrinseca del prodotto agricolo, in termini di garanzia e di sicurezza alimentare, sia un miglioramento degli standard di distribuzione, in grado di migliorare il posizionamento del prodotto sul mercato nazionale ed estero.

 

Inoltre, accanto a queste spinte innovative, aumentano le richieste sempre più frequenti per ottenere un miglioramento della compatibilità ambientale nel ciclo di vita del prodotto agricolo e della qualità del lavoro.

 

Una particolare forma innovativa di produzione agricola è rappresentata dalla filiera agricola allargata che si caratterizza per il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nell'intera organizzazione produttiva (produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione) con lo scopo di realizzare programmi d'investimento integrati ed aventi rilevanza nel territorio interessato.

Queste forme di organizzazione sono oggetto di incentivi da parte del Ministero delle Politiche agricole e Forestali (MIPAF) che ha previsto, nell'ambito delle risorse provenienti dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca una quota pari a 300 milioni di euro per l'attuazione dei contratti di filiera, dei contratti di distretto e operazioni di riordino fondiario finalizzati alla costituzione o all'ampliamento di efficienti strutture produttive.

 

Il contratto di filiera è l'accordo tra i soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica e il MIPAF, finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppa nei diversi segmenti della filiera agroalimentare e agroenergetica in un ambito multiregionale.

 

Il Contratto di distretto, invece, è il contratto promosso dallo stesso MIPAF con i soggetti che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti rurali ed agroalimentari di qualità. di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, finalizzato a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi.

 

I soggetti della filiera sono, di conseguenza, le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione.

 

Per incentivare la realizzazione di queste forme innovative di collaborazione in agricoltura, il Ministero dell'agricoltura di concerto con quello delle Finanze e dello Sviluppo Economico, ha pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 19 febbraio scorso un nuovo decreto che stabilisce le condizioni operative per l'erogazione dei finanziamenti messi a disposizione dal fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, a favore delle imprese agricole che intendono stipulare i contratti di filiera e di distretto.

 

In particolare, il decreto stabilisce che i contratti di filiera e di distretto devono essere promossi da soggetti proponenti nell'interesse di soggetti beneficiari finali.

I soggetti proponenti, ossia coloro i quali possono stipulare il contratto con il Mipaf, devono essere le associazioni d'imprese sottoforma di cooperative, consorzi, Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), oppure le rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, individuati dalle stesse regioni.


Nel caso il soggetto proponete sia un consorzio, questi deve avere come oggetto sociale la gestione dei servizi comuni, di natura non meramente amministrativa, compresi i programmi specifici di supporto destinati all'insieme delle imprese consorziate.

 

I beneficiari finali, invece, sono:

 

  • le piccole e medie imprese, anche in forma consortile, le imprese intermedie e le cooperative a mutualità che operano nel settore agricolo ed agroalimentare,
  • le organizzazioni di produttori agricoli e i consorzi di tutela,
  • le società miste costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto dalle prime.

 

Le agevolazioni che sono previste per incentivare la stipula di questi contratti sono sottoforma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato. In particolare, il regime d'aiuto che viene adottato con il decreto in oggetto rimanda alla riforma degli incentivi avviata dalla legge 80/2005 che ha introdotto l'innovativa regola secondo la quale: il contributo in conto capitale, concesso da uno strumento agevolativo, deve essere necessariamente accompagnato da un finanziamento con capitale di credito che è, a sua volta, composto da un finanziamento pubblico agevolato, alimentato da un apposito fondo rotativo presso la Cassa Depositi e Prestiti, e da un finanziamento bancario a tasso di mercato.

 

In questo contesto assumono un ruolo attivo le banche finanziatrice, convenzionati con la Cassa depositi e prestiti, in quanto, oltre a svolgere l'attività di gestione ed erogazione dei finanziamenti agevolati, predispongono l'istruttoria del "merito di credito", fondamentale per la decisione ultima di concedere l'incentivo all'impresa che ha inoltrato l'istanza.

 

L'elenco delle banche autorizzate ad espletare gli adempimenti previsti da questo decreto, in merito all'istruttoria dei progetti esecutivi e delle richieste di erogazione delle agevolazioni, è tenuto Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Le agevolazioni sono concesse entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria in relazione alla dimensione di impresa e alle aree territoriali di intervento e sono articolate, come detto, nella forma di contributo in conto capitale, finanziamento agevolato e di un finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato.


Il contributo in conto capitale non può superare il 25% degli investimenti ammessi, mentre il finanziamento bancario deve essere di importo e durata pari o superiore a quelli del finanziamento agevolato che a sua volta non può essere inferiore al 25% dell'investimento totale ammesso.

 

Per beneficiare delle agevolazioni in argomento le imprese interessate devono, inoltre, apportare mezzi finanziari in misura non inferiore al 25% del totale degli investimenti ammissibili. Per il raggiungimento di questa percentuale vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico, ivi compreso il predetto finanziamento bancario ordinario.

Il finanziamento agevolato ha una durata, decorrente dalla data di stipula del relativo contratto (dopo l'esito positivo della domanda), non superiore a 15 anni e non inferiore a 6 anni, ad un tasso pari allo 0,50% annuo.

 

Operativamente, l'accesso agli incentivi previsti dal decreto in oggetto saranno stabili con una apposita circolare del MIPAF che individuerà le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto, nonché la tipologia e i limiti delle spese ammissibili.

Tuttavia, le spese che dovranno essere sostenute dalle imprese agricole dovranno comunque riguardare investimenti per lo sviluppo aziendale, la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, l'assistenza tecnica, pubblicità dei prodotti agricoli di qualità, ricerca e sviluppo e investimenti nel settore delle agroenergie.

 

I piani progettuali ammissibili ai contratti di filiera o di distretto dovranno prevedere un ammontare d'investimenti compreso tra 5 e 50 milioni di euro. (s.r.)

Ultimo aggiornamento ( venerd́ 07 marzo 2008 )
 
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